
Il conteggio veridico della volontà dei votanti
Il 2-3 giugno 1946 al referendum sulla forma dello Stato oltre 10,7 milioni di elettori chiesero la conferma della monarchia incarnata in Italia da Casa Savoia. Né Vittorio Emanuele III, abdicatario e partito per l'Egitto il 9 maggio, né Umberto II, re da quello stesso giorno, incoraggiarono l'organizzazione di un partito monarchico, prima o dopo il voto. Sarebbe stato riduttivo. La monarchia non era una “fazione” ma incarnava la Storia. Aveva unificato l'Italia con l'aiuto diretto e indiretto di patrioti delle più disparate tendenze. Negli stessi giorni, all'elezione dell'Assemblea costituente il partito repubblicano italiano ottenne il 4,4% dei voti e 23 seggi su 556. Era sempre stato escluso dal Comitato di liberazione, l'“esarchia” comprendente comunisti, socialisti, partito d'azione, democratici del lavoro, democristiani e liberali. Meno di due anni dopo, il 18 aprile 1948, all'elezione del primo parlamento del dopoguerra si presentarono 48 liste. I repubblicani scesero al 2,49%, ottenendo 9 seggi. La Repubblica ormai “c'era”; anch’essa, come già la Monarchia, non sentiva bisogno di un partito che ne rivendicasse l'identità. Che fine fecero i dieci milioni e settecentomila voti andati alla monarchia? Evaporarono. Per comprenderne il perché occorre ricordare che la repubblica nacque da un parto molto travagliato. Come osservò gelidamente Palmiro Togliatti, segretario del partito comunista italiano e ministro di Grazia e giustizia nel governo presieduto dal democristiano Alcide De Gasperi, fu necessario “facilitarlo”. Come previsto dal decreto legge luogotenenziale istitutivo del referendum, una settimana dopo la chiusura dei seggi la Corte suprema di cassazione doveva proclamare l'esito della votazione, dal quale sarebbe scaturita automaticamente la forma istituzionale vincente, senza altra formalità, se non l'ordinato passaggio dei poteri. Presieduta da Giuseppe Pagano, magistrato integerrimo, il 10 giugno 1946 la Corte si adunò nella Sala della Lupa, a Montecitorio. Prese atto che i dati forniti dagli Uffici elettorali circoscrizionali a quello centrale erano incompleti. Mancava un numero irrisorio di seggi, ma tanto bastava per rinviare la proclamazione dei voti a una successiva adunanza. La fissò per il 18 giugno. Chiese però che venissero rendicontate non solo le preferenze assegnate alle due forme di Stato in lizza (come era stato fatto sino a quel momento) ma risultasse anche il numero di schede bianche, nulle, contestate e non assegnate. La richiesta non fu maliziosa, ma in linea con il decreto istitutivo del referendum. Poiché la Corte era chiamata a sanzionare una svolta storica, i suoi componenti avevano diritto di avere una panoramica esauriente e veridica della volontà dei “votanti”. Nella fretta di capire chi avesse vinto, gli Uffici avevano conteggiato solo le schede valide, anziché l'insieme di quelle votate. Respinti alcuni ricorsi sulla validità della consultazione, dalla quale erano stati esclusi la provincia di Bolzano, l'intera XII Circoscrizione (Venezia Giulia, ecc.), prigionieri di guerra, interdetti per motivi politici, ecc., nei giorni seguenti vennero sveltamente verificati circa 21.000 verbali di seggi oggetto di contestazione e fu rifatto il conteggio generale dei voti sulla base dei verbali inoltrati dagli Uffici elettorali circoscrizionali a quello centrale. Fu un'operazione, convulsa, per molti aspetti caotica e con esiti sino all'ultimo provvisori, come documentano inoppugnabilmente carte conservate all'Archivio Centrale dello Stato. Si svolse affannosamente tra il 15 e il 18 giugno.
“Votante” è chi vota o chi esprime voto valido?
Alle ore 17 del 18 giugno, contro il parere di Pagano e del procuratore generale Massimo Pilotti e in sprezzo della lingua italiana, la Corte deliberò a maggioranza che per “votante” non si intende chi va al seggio, ritira la scheda, si reca nella cabina, ne esce e la restituisce, bensì solo chi esprime la sua volontà con un voto valido: un caso unico nella storia elettorale dal 1861 a oggi. La forzatura era necessaria per enfatizzare la differenza tra i voti assegnati alla monarchia (10.718.502) e quelli andati alla repubblica (12.718.641, pari al 54,3% dei voti validi). Da quel raffronto Casa Savoia usciva nettamente sconfitta. Curiosamente, però, le schede bianche al referendum sommarono a 1.146.729, mentre nell'elezione dell'Assemblea Costituente furono appena 643.067. Le nulle risultarono 1.287.656 nella votazione per la Costituente contro le 363.006 del referendum. Misurata sull'insieme dei votanti, com’è giusto che sia, la vittoria della repubblica si fermava a poco più del 50% e rimaneva lontanissima dal 50% degli elettori: circa 28.000.000. La repubblica nacque dunque minoritaria. Come detto, il calcolo finale venne effettuato sui dati forniti dai verbali, non sulle schede. A escluderle da ogni verifica provvide Palmiro Togliatti. Il 12 giugno, a chi in Consiglio dei ministri prospettò la opportunità/necessità di compierne una verifica, obiettò che esse non erano a Roma e che “forse” erano già state distrutte: affermazione priva di qualsiasi fondamento. A quel punto, comunque, la partita fu chiusa. Alla ripresa dei lavori, alle 0:15 del 13 giugno, con il voto contrario del solo Leone Cattani, il Consiglio conferì le funzioni di Capo dello Stato al presidente del governo, Alcide de Gasperi, democristiano, che le accettò.
Sull'orlo del precipizio: la decisione di Umberto II
L'Italia si trovò in una situazione esplosiva: con due Capi di Stato, uno al Quirinale, l'altro al Viminale, all'epoca sede del governo. Entrambi avevano il comando delle forze armate. Sarebbe bastato un ordine di uno dei due per scatenare un conflitto di proporzioni catastrofiche. A fronte della decisione del governo, che egli stesso definì un “gesto rivoluzionario”, Umberto II si determinò a partire dal suolo patrio per l'estero, senza riconoscere l'esito del referendum, che ancora non era ratificato dalla Corte suprema, e senza abdicare. Partì Re il 13 giugno 1946 e tale rimase sino alla morte (Ginevra, 18 marzo 1983). Sette giorni prima aveva fatto partire da Roma per Napoli e da Napoli per il Portogallo la regina Maria José e i quattro figli, Vittorio Emanuele, principe di Napoli, e le sorelle, Maria Pia, Maria Gabriella e Maria Beatrice. La famiglia del sovrano venne imbarcata sul “Duca degli Abruzzi” appena rientrato dall'Egitto, ove aveva condotto Vittorio Emanuele III, la Regina Elena e il loro seguito. Quella decisione fu intesa quale rassegnazione al “fatto compiuto”, anche a fronte della ostentata “neutralità” degli anglo-americani, che non garantirono l'immunità fisica del re, considerando la scelta della forma dello Stato come un fatto interno. Per loro, come per l'Unione sovietica e gli altri vincitori, contava il governo, ruvidamente chiamato a eseguire le condizioni della resa, in attesa della firma del Trattato di pace. Il suo contenuto, già configurato in termini duramente punitivi per l'Italia, rimase secretato prima del referendum proprio per non allarmare l'opinione pubblica e spingerla a far quadrato attorno alla Corona quale sicuro usbergo degli interessi generali permanenti degli italiani, mentre taluni partiti li subordinavano a direttive straniere (era il caso del partito comunista, eterodiretto da Mosca). Prima del referendum Umberto II aveva pubblicamente affermato che quanti avevano prestato giuramento di fedeltà alla monarchia erano liberi di votare secondo la propria convinzione. Nel Proclama diramato alla partenza per l'estero, con alto senso di responsabilità verso l'Italia dichiarò di scioglierli dal giuramento al Re e ai suoi legittimi discendenti ma non alla Patria e assicurò che l'Italia avrebbe sempre potuto contare su di lui «come sul più devoto dei suoi figli». Si attendeva altrettanto rispetto dal governo e dai costituenti. Invece De Gasperi replicò: «un periodo che non fu senza dignità si conclude con una pagina indegna». Il Vaticano intervenne su De Gasperi per fargli abbassare il tono: i vincitori non potevano dimenticare che i vinti erano 10.700.00 e che nel Mezzogiorno e nelle grandi isole la monarchia aveva ottenuto maggioranza straripante. Aveva prevalso anche in quattro province del nord (Cuneo, Asti, Bergamo, Padova). Infierire in quei giorni contro i monarchici voleva dire spingere alla secessione.
Quando i monarchici vennero “criminalizzati”
Appena giunto in Portogallo, il Re confidò a Falcone Lucifero, ministro della Real Casa, la sgradevole sensazione di essere rimasto vittima di un “trucco”. Gli avevano fatto credere che presto sarebbe potuto tornare in Italia: l'opposto di quanto scrivevano e dicevano esponenti politici che lo dipingevano come nemico dell'Italia. Il governo ammise a denti stretti di aver violato le leggi. Solo il 19 giugno l'edizione straordinaria della “Gazzetta Ufficiale” annunciò l'avvento della Repubblica. Il 28 seguente un Comunicato del Consiglio dei ministri scrisse che alle 13 in una sala di Montecitorio De Gasperi aveva trasmesso a Enrico De Nicola, eletto Capo provvisorio dello Stato, «i poteri di Presidente della Repubblica da lui esercitati nella sua qualità di presidente del Consiglio dal giorno dell'annuncio dei risultati definitivi del referendum istituzionale», ovvero dalla sera del 18: un'affermazione che non risponde al vero perché, come detto, li assunse la notte del 13. Messa al lavoro, la Costituente incaricò una commissione di 75 membri di approntare la bozza della Carta della Repubblica. Fu presieduta da Meuccio Ruini, massone, originariamente radicale, esponente della Democrazia del lavoro. Suddivisa in cinque sottocommissioni, nel testo finale, frutto di laboriose discussioni di alto profilo giuridico, nella I Disposizione transitoria e finale essa enunciò: «È proibita la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista […] Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste». Il Partito nazionale fascista era stato sciolto il 26 luglio luglio da Pietro Badoglio, nominato capo del governo da Vittorio Emanuele III: era dunque un “merito” della monarchia. Rimaneva al legislatore chiarire che cosa fossero le “responsabilità fasciste” in un Paese nel quale la tessera del PNF era stata obbligatoria per concorrere ai pubblici impieghi ed era stato imposto il giuramento di fedeltà al regime. La II e la III Disposizione affermarono: «I discendenti delle Case già regnanti in Italia non sono elettori né eleggibili a cariche pubbliche. I membri di Casa Savoia non possono soggiornare nel territorio della Repubblica italiana», «La legge dispone l'avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia». I testi precitati vennero discussi dall'Assemblea costituente nelle sedute del 29 ottobre e del 5 dicembre 1947. La I Disposizione divenne la XII. Il 1° comma fu approvato senza discussione. Dopo ampio dibattito la Carta stabilì: «In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee del diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista». I, diciamo così, “fascisti semplici” andarono esenti da ogni penalità. I “capi” (termine quanto mai generico e impugnabile) subirono interdizioni per non più di un lustro. D'altra parte era ormai costituito il Movimento sociale italiano, che si professava erede del Partito fascista repubblicano, sotto il cui regime erano stati condannati a morte e passati per le armi membri del Gran consiglio del fascismo che la notte del 25 luglio avevano chiesto la restituzione del comando della guerra al Re, senza però mettere in discussione Mussolini quale capo del governo né alcuna istituzione fascista. A fronte di questa Disposizione, risulta pesantemente punitiva la XIII (ex I e II del progetto elaborato dai Settantacinque): «I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni esistenti nel territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi sono avocati dallo Stato […]». A differenza dei gerarchi del regime, i Savoia erano puniti con pena eterna: la privazione dei diritti civili e politici di cittadini italiani e l'esilio perpetuo per i loro discendenti maschi. L'Assemblea non accolse le obiezioni dei costituenti secondo i quali la norma urtava con i principi di diritto più elementari, per i quali ogni responsabilità è personale e individuale, senza contare che, secondo la Costituzione stessa, ogni condanna (e quella lo era) doveva essere preceduta da un giudizio. Prevalse l'interpretazione che la Disposizione era “politica”, come senza perifrasi dichiarò Giovanni Conti, esponente di punta dei repubblicani. Non venne accolta neppure la proposta del liberale Gaetano Martino di limitare l'esilio solo sino alla terza generazione. Liquidati a quel modo gli “ex re” e Casa Savoia, i costituenti affrontarono l'altra questione incombente: quei dieci milioni e più di elettori che avevano votato monarchia. A colpi di leggi speciali furono sospinti negli steccati dai partiti “antifascisti”. Nella seduta del 17 marzo 1947 De Gasperi presentò il disegno di legge “per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico”. Discusso il 23 ottobre (relatore il democristiano Giuseppe Bettiol) nell'articolo 1 esso previde pene da due a vent'anni per chi riorganizzasse il partito fascista. L'articolo 1-bis sancì: «Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, è punito con la reclusione a uno a quindici anni. Chiunque vi aderisce è punito con la reclusione sino a due anni.» L'articolo 2 aggiunse: «Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con reclusione sino a dieci anni.» Solo l'articolo 5-bis evitò l'identificazione tra fascisti e fautori del ritorno alla monarchia. Esso specificò: «Chiunque esalta pubblicamente i capi e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.» Alla fine dei lavori, tuttavia, i Costituenti dovettero rendere omaggio a Umberto di Savoia. La XV Disposizione transitoria e finale recitò infatti: «Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 51 sull'ordinamento provvisorio dello Stato.» Quel decreto era la fonte stessa dell'Assemblea e dei suoi lavori, approdati a una Carta il cui articolo 139 afferma: «La forma repubblicana [dello Stato, NdA] non può essere oggetto di revisione istituzionale»; se non, come osservò Giovanni Gronchi, sottosegretario di Stato all'Industria nel governo presieduto da Mussolini il 31 ottobre 1922 e futuro presidente della Repubblica, «con una consultazione diretta e fatta nella stessa forma attraverso la quale essa è sorta».
Aldo A. Mola
DIDASCALIA Fonte primaria per lo studio del cambio della forma dello Stato sono i “Verbali del Consiglio dei Ministri, Luglio 1943-maggio 1948”, vol. VI, 2, “Governo De Gasperi, 10 dicembre 1945-13 luglio 1946”, a cura di Aldo G. Ricci, Roma, Ed. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, Poligrafico dello Stato, 1996.